Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  della   Giunta   provinciale   protempore,   dott.   Luis
 Durnwalder,  giusta  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 405
 dell'8 febbraio 1999, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto
 disgiuntamente, in virtu' di procura speciale dd. 11  febbraio  1999,
 autenticata  dal  segretario  della  giunta  avv. Adolf Auckenthaler,
 ufficiale rogante dell'Amministrazione provinciale (rep.  n.  18957),
 dagli  avv.ti  proff.ri  Roland  Riz  e  Sergio  Panunzio,  presso il
 qual'ultimo e' elettivamente  domiciliata  in  Roma,  corso  Vittorio
 Emanuele II n. 284;
   Contro  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, in persona del
 Presidente del Consiglio in carica per il regolamento  di  competenza
 in relazione al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, 5
 novembre  1998,  registrato  alla Corte dei conti in data 21 dicembre
 1998, registro n. 1, foglio 195, con il quale e' stato accordato alla
 Edison S.p.a. il prolungamento della concessione  di  derivazione  di
 acqua  a  scopo idroelettrico del torrente Vizze (impianto Vizze), al
 decreto   del    Ministero    dell'industria    del    commercio    e
 dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, 5
 novembre  1998,  registrato  alla Corte dei conti in data 21 dicembre
 1998, registro n. 1, foglio 194, con il quale e' stato accordato alla
 Edison S.p.a.  il prolungamento della concessione di  derivazione  di
 acqua  a scopo idroelettrico del fiume Gardena (impianto Premesa), al
 decreto   del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
 dell'artigianato  di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, 5
 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti in  data  21  dicembre
 1998, registro n. 1, foglio 193, con il quale e' stato accordato alla
 Edison  S.p.a.  il  prolungamento della concessione di derivazione di
 acqua  a  scopo  idroelettrico  del  fiume  Isarco  (impianto   Ponte
 Gardena),  e  al decreto del Ministero dell'industria del commercio e
 dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, 5
 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti in  data  21  dicembre
 1998, registro n. 1, foglio 196, con il quale e' stato accordato alla
 Edison  S.p.a.  il  prolungamento della concessione di derivazione di
 acqua a scopo idroelettrico del fiume Adige (impianto Marlengo).
                               F a t t o
   1. - La provincia autonoma di Bolzano e'  titolare,  in  base  allo
 statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
 1972,  n.  670)  ed  alle relative norme di attuazione, di competenza
 legislativa esclusiva in materia di acquedotti e lavori  pubblici  di
 interesse  provinciale  (art.  8,  n.  17),  assunzione e gestione di
 servizi pubblici (art. 8, n. 19), urbanistica (art. 8, n. 5),  tutela
 di  paesaggio  (art.  8, n. 6), opere idrauliche (art. 8, n. 24) e di
 competenza legislativa concorrente in materia di utilizzazione  delle
 acque  pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico
 (art. 9, n. 9).
   Inoltre in materia di concessioni di grandi derivazioni  d'acqua  a
 scopo  idroelettrico  e  relative proroghe di termine e' riconosciuto
 alla provincia autonoma di Bolzano, in base all'art. 12 dello statuto
 speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31  agosto  1972,
 n.  670)  la  "facolta'  di  presentare  le  proprie  osservazioni ed
 opposizioni in  qualsiasi  momento  fino  all'emanazione  del  parere
 definitivo  del  Consiglio  superiore dei lavori pubblici" (comma 1),
 con  l'aggiunta  che   i   "Presidenti   delle   giunte   provinciali
 territorialmente   competenti   o   loro  delegati  sono  invitati  a
 partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore
 dei lavori pubblici,  nelle  quali  sono  esaminati  i  provvedimenti
 indicati nel primo comma" (comma 3).
   Nel  d.P.R.  22  marzo  1974, n. 381 (normativa di attuazione dello
 statuto in materia urbanistica ed opere pubbliche) e' stata  inserita
 una  prima  regolamentazione  in  materia  di  concessioni  di grandi
 derivazioni d'acqua a scopo  idroelettrico  e  relative  proroghe  di
 termine.
   L'art.  6,  comma  terzo  stabilisce  che  "copia  delle domande di
 concessione, di proroga di concessione, di rinuncia alla  concessione
 e  di modifica del decreto o del disciplinare di concessione, nonche'
 delle domande o atti di istruttoria  relativi  al  subingresso  nella
 titolarita' della concessione, riguardanti grandi derivazioni a scopo
 idroelettrico,  deve  essere  trasmessa  dagli  organi competenti del
 Ministero dei lavori pubblici alla provincia  interessata,  la  quale
 puo'  presentare  le  proprie  osservazioni  ed  opposizioni  a norma
 dell'articolo 12 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
 agosto  1972,  n. 670" e al comma quinto, prevede che "alla visita di
 istruttoria sulle domande per concessione  di  grandi  derivazioni  a
 scopo  idroelettrico  devono  essere  invitati i rappresentanti delle
 province".
   Successivamente, e' stato emanato il d.lgs. 31 marzo 1998, n.  112,
 il  quale  all'art.  29,  comma  3,  dispone che "fino all'entrata in
 vigore delle norme  di  recepimento  della  direttiva  96/1992/CE  le
 concessioni  di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico sono
 rilasciate  dallo  Stato  d'intesa  con  la   regione   interessata",
 disposizione  normativa  che  ai  sensi dell'art. 10 stesso d.lgs. n.
 112/1998 e'  applicabile  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
 Bolzano.
   2.  -  Si  aggiunga  che  nello  scambio  di note fra la Repubblica
 italiana e quella austriaca, avvenuto nell'anno 1992 (chiusura  della
 controversia  davanti  alle Nazioni Unite) il Governo italiano si era
 impegnato di attuare con  norme  di  attuazione,  o  con  altro  atto
 idoneo,   talune  misure  ancora  rimaste  in  sospeso,  tra  cui  in
 particolare  l'integrazione  e  l'attuazione  della  misura  30   del
 "pacchetto   di  misure  a  favore  delle  popolazioni  altoatesine",
 approvato dal Parlamento italiano il 4 e 5 dicembre 1969 e da  quello
 austriaco  il  16  dicembre  1969.    Il  complesso  di atti e' stato
 depositato  presso  le  Nazioni  Unite,  il  Parlamento  Europeo,  il
 Consiglio  Europeo  e  la  Corte  di  giustizia  di Aja. La misura 30
 sopraccitata prevede la modifica dell'art.  10  del  vecchio  statuto
 speciale  (1948)  il  quale  sanciva  che  la  "Regione, a parita' di
 condizioni, e' preferita nella concessione di grandi  derivazioni"  e
 cosi'   dispone:   "Modifica   dell'art.  10  dello  statuto  per  la
 devoluzione alle province delle  prestazioni  e  delle  forniture  di
 energia elettrica, ivi compresa, in quanto applicabile, la previsione
 di cui al terz'ultimo comma, in base al quale la regione a parita' di
 condizioni  e' preferita nella concessione di grandi derivazioni, nel
 quadro del sistema dell'ENEL" (misura 30 del "pacchetto").
   3. - Nonostante tali norme dell'ordinamento  vigente  e  nonostante
 gli impegni internazionali assunti, il Governo italiano ha provveduto
 a  prolungare  a  favore  della  Edison S.p.a. quattro concessioni di
 grande  derivazione  d'acqua  a  scopo  idroelettrico  esistenti  nel
 territorio  della  provincia  autonoma di Bolzano. I relativi decreti
 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre
 1998.
   Tali decreti sono stati emanati senza che siano state osservate  le
 attribuzioni  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  e  in  palese
 violazione delle norme sostanziali  e  formali  che  disciplinano  la
 materia.
   La  provincia  autonoma  di  Bolzano  impugna  tali  decreti  per i
 seguenti motivi di
                             D i r i t t o
   I. - Violazione delle attribuzioni costituzionali  della  provincia
 autonoma  di  Bolzano  di cui all'art. 12, commi 1 e 3, dello statuto
 speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle  relative
 norme   d'attuazione  approvate  con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in relazione al combinato  disposto
 dell'art.    10 e dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
 112.
   1.1. - Con il decreto 5 novembre 1998 del Ministero dell'industria,
 del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il  Ministero  dei
 lavori  pubblici, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre
 1998, registro n. 1, foglio  195,  e'  stato  accordato  alla  Edison
 S.p.a.   il prolungamento della concessione di derivazione di acqua a
 scopo idroelettrico del torrente Vizze (impianto Vizze);
   Con il decreto 5 novembre 1998 del  Ministero  dell'industria,  del
 commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori
 pubblici,  registrato  alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998,
 registro n. 1, foglio 194, e' stato accordato alla Edison S.p.a.   il
 prolungamento  della  concessione  di  derivazione  di  acqua a scopo
 idroelettrico del fiume Gardena (impianto Premesa);
   Con il decreto 5 novembre 1998 del  Ministero  dell'industria,  del
 commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori
 pubblici,  registrato  alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998,
 registro n. 1, foglio 193, e' stato accordato alla Edison S.p.a.   il
 prolungamento  della  concessione  di  derivazione  di  acqua a scopo
 idroelettrico del fiume Isarco (impianto Ponte Gardena);
   Con il decreto 5 novembre 1998 del  Ministero  dell'industria,  del
 commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori
 pubblici,  registrato  alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998,
 registro n. 1, foglio 196, e' stato accordato alla Edison S.p.a.   il
 prolungamento  della  concessione  di  derivazione  di  acqua a scopo
 idroelettrico del fiume Adige (impianto Marlengo).
   La lesione delle attribuzioni della provincia autonoma  di  Bolzano
 compiuta  dagli  anzidetti decreti dd. 5 novembre 1998, del Ministero
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
 Ministero  dei  lavori  pubblici, risulta con evidenza dalle seguenti
 considerazioni:
     l'art. 12 dello statuto speciale per regione Trentino-Alto  Adige
 (d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670) stabilisce espressamente che "per le
 concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative
 proroghe di termine, le province  territorialmente  competenti  hanno
 facolta'  di  presentare  le  proprie  osservazioni ed opposizioni in
 qualsiasi momento  fino  all'emanazione  del  parere  definitivo  del
 Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici" (comma 1); con l'aggiunta
 che  "i  Presidenti   delle   Giunte   provinciali   territorialmente
 competenti  o  loro  delegati  sono  invitati  a partecipare con voto
 consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
 nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo  comma"
 (comma 3).
   Nel  d.P.R.  22  marzo  1974, n. 381 (normativa di attuazione dello
 statuto in materia urbanistica ed opere pubbliche) e' stata  inserita
 una  prima  regolamentazione  in  materia  di  concessioni  di grandi
 derivazioni d'acqua a scopo  idroelettrico  e  relative  proroghe  di
 termine  con  l'art  6, comma 3, il quale stabilisce che "copia delle
 domande di concessione, di proroga di concessione, di  rinuncia  alla
 concessione   e  di  modifica  del  decreto  o  del  disciplinare  di
 concessione, nonche' delle domande o atti di istruttoria relativi  al
 subingresso  nella  titolarita' della concessione, riguardanti grandi
 derivazioni a scopo idroelettrico, deve essere trasmessa dagli organi
 competenti  del  Ministero  dei  lavori   pubblici   alla   provincia
 interessata,  la  quale  puo'  presentare  le proprie osservazioni ed
 opposizioni a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
 Repubblica 31 agosto 1972, n.  670" e con l'art. 6, comma 5,  prevede
 che  "alla  visita  di  istruttoria  sulle domande per concessione di
 grandi derivazioni a scopo idroelettrico  devono  essere  invitati  i
 rappresentanti delle province".
   Gia'  in  base  a tale art. 6, d.P.R. n. 381/74 al Governo italiano
 era quindi sottratto il potere di accordare concessioni o proroghe di
 concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico senza
 la collaborazione ed attiva partecipazione nel relativo  procedimento
 della  provincia  autonoma di Bolzano, essendo prescritto allo stesso
 l'obbligo  di comunicazione delle domande di concessione e di proroga
 di concessione riguardanti il territorio  provinciale,  l'obbligo  di
 invito  della  provincia autonoma di Bolzano di partecipare alla fase
 istruttoria e di partecipare con voto consultivo a tutte le  riunioni
 del  Consiglio superiore per i lavori pubblici, in cui sono esaminati
 i provvedimenti aventi ad oggetto domande di concessione e di proroga
 di  concessione  riguardanti  il  territorio   provinciale,   nonche'
 l'obbligo  di tener conto dei pareri espressi e delle osservazioni ed
 opposizioni fatte dalla provincia  autonoma  di  Bolzano  quale  Ente
 locale interessato.
   Successivamente,  e' stato emanato il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
 il quale all'art. 29, comma  3,  dispone  che  "fino  all'entrata  in
 vigore  delle  norme  di  recepimento  della  direttiva 96/1992/CE le
 concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico  sono
 rilasciate   dallo   Stato  d'intesa  con  la  regione  interessata",
 disposizione normativa che ai sensi dell'art.  10  stesso  d.lgs.  n.
 112/1998  e'  applicabile  alle  province  autonome  di  Trento  e di
 Bolzano. Solamente "in mancanza dell'intesa,  entro  sessanta  giorni
 dalla   proposta,   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente".
   Con l'art 29, comma 3, del d.lgs. n. 112/98 si e'  quindi  inserito
 in  materia  di  concessioni  di  grandi  derivazioni d'acqua a scopo
 idroelettrico l'intesa  e  cioe'  quello  strumento  di  raccordo  di
 competenze  dello  Stato e degli enti territoriali consistente in una
 forma di coordinamento paritario che implica  la  doverosita'  di  un
 confronto  e  di  una  vera  e  propria contrattazione tra i soggetti
 coinvolti, portatori di interessi diversi, al fine di raggiungere  un
 accordo  (Corte  cost. sent 30 dicembre 1958, n. 82 e sent. 19 aprile
 1972, n. 66).
   Evidentemente l'art. 29, comma 3, decreto legislativo n.  112/1998,
 indicando  "la  regione  interessata"  come  ente territoriale con il
 quale deve essere raggiunta la previa intesa, si riferisce anche alle
 province autonome di Trento e di Bolzano, come del  resto  confermato
 espressamente dall'art. 10 dello stesso decreto legislativo, il quale
 dispone  che  "con  le  modalita'  previste dai rispettivi statuti si
 provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province
 autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite,
 le funzioni e i compiti conferiti dal  presente  decreto  legislativo
 alle regioni a statuto ordinario".
   1.2.  -  Nel  caso  de  quo  lo  Stato  ha  violato le attribuzioni
 provinciali  in  materia.  Esso  ha,  infatti,  emanato   i   decreti
 Ministeriali  di  prolungamento  a  favore  della Edison S.p.a. delle
 concessioni  di  derivazione  di  acqua  a  scopo  idroelettrico  del
 torrente   Vizze   (impianto  Vizze),  del  fiume  Gardena  (impianto
 Premesa), del fiume Isarco (impianto Ponte Gardena) e del fiume Adige
 (impianto  Marlengo),  indicati  in  epigrafe,  senza  raggiungere  e
 nemmeno  cercare  la  previa  intesa  con  la  provincia  autonoma di
 Bolzano, richiesta dal combinato  disposto  dell'art.  12,  comma  1,
 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige e dell'art.
 29, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
   Cio'  emerge  con  tutta chiarezza dai decreti ministeriali stessi,
 nei quali non si fa cenno (e  tantomeno  si  motiva)  sulla  "ricerca
 della  intesa"  e  sulla  "mancata  intesa" in ordine alle domande di
 proroga delle concessioni  di  grandi  derivazioni  d'acqua  a  scopo
 idroelettrico della Edison S.p.a.
   Il  potere spettante alla "provincia autonoma di Bolzano" e' quello
 di esercitare il potere di intesa, attribuzione che e' stata superata
 e   violata   dai   Ministri   dell'industria,   del   commercio    e
 dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, i
 quali  hanno  accordato il prolungamento delle concessioni all'Edison
 S.p.a., violando la norma che prescrive la ricerca dell'intesa con la
 "provincia autonoma di Bolzano".
   II. - Violazione delle attribuzioni costituzionali della  provincia
 autonoma  di  Bolzano  di  cui  all'art.  12,  comma 3, dello statuto
 speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle  relative
 norme   d'attuazione  approvate  con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
   2. - L'art. 12, comma 3, dello  statuto  speciale  per  la  regione
 Trentino-Alto  Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) prescrive che "i
 Presidenti delle Giunte  provinciali  territorialmente  competenti  e
 loro  delegati  sono  invitati a partecipare con voto consultivo alle
 riunioni del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  nelle  quali
 sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma".
   2.2.  - Nel caso de quo i decreti ministeriali di cui trattasi sono
 stati emanati senza che il Presidente  della  Giunta  provinciale  di
 Bolzano  fosse  stato  invitato  a  partecipare con voto consultivo a
 tutte le riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  nelle
 quali  sono  stati esaminati i decreti ministeriali stessi. Ed invero
 il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e' stato invitato a
 partecipare solo ad alcune delle riunioni del Consiglio superiore dei
 lavori pubblici, mentre non e'  stato  invitato  a  partecipare  alle
 riunioni  del 28 maggio 1994 e del 15 ottobre 1992 che erano riunioni
 essenziali ai fini del prolungamento della concessione.
   III. - Violazione,  sotto  ulteriore  profilo,  delle  attribuzioni
 costituzionali  della provincia autonoma di Bolzano di cui alle norme
 gia' indicate anche in  relazione  alla  misura  30  del  "pacchetto"
 (misure a favore delle popolazioni altoatesine) del 23 novembre 1969,
 approvato  dal  Parlamento  italiano  in data 4-5 dicembre 1969 e dal
 Parlamento austriaco in data 16 dicembre 1969, nonche'  in  relazione
 allo  scambio  di  note tra la Repubblica italiana e quella austriaca
 del 1992 per la cosiddetta "chiusura del pacchetto".  Violazione  del
 principio  di tutela delle minoranze linguistiche e degli artt. 4 e 8
 dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige.
   3.1. - Partico1are rilevanza assume nel ricorso  de  quo  anche  la
 misura  30  del  "pacchetto"  del  23  novembre  1969,  approvato dal
 Parlamento italiano il 4 e 5 dicembre 1969 e da quello  austriaco  il
 16  dicembre  1969.  L'art.  30  del "pacchetto" prevede - come detto
 sopra - "Modifica dell'art. 10 dello statuto per la devoluzione  alle
 province  delle  prestazioni  e delle forniture di energia elettrica,
 ivi  compresa,  in  quanto  applicabile,  la  previsione  di  cui  al
 terz'ultimo  comma,  in  base  al  quale  la  regione  a  parita'  di
 condizioni e' preferita nella concessione di grandi derivazioni,  nel
 quadro del sistema dell'ENEL".
   Secondo   gli   accordi   internazionali,   regolarmente  approvati
 dall'Italia e dall'Austria  la  misura  30  del  "pacchetto"  del  23
 novembre 1969 e' vincolante nella sua portata e dovra' essere attuata
 con  la  norma  di  attuazione  che  attualmente  e'  all'esame della
 Commissione di cui all'art. 107 dello statuto speciale per la regione
 Trentino-Alto  Adige. Il principio enunciato in tale misura 30, ed in
 particolare il principio della preferenza degli enti territorialmente
 competenti a  parita'  di  condizioni  nelle  concessioni  di  grandi
 derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico,  e' non solo principio
 dell'ordinamento  interno,  ma  anche  degli  accordi  internazionali
 direttamente  vincolanti  per  lo  Stato  italiano e quello austriaco
 (principio del  pacta  sunt  servanda),  anche  a  prescindere  dalla
 emanazione della relativa norma di attuazione.
   3.2.  -  Oltre ad essere affermata dal "pacchetto" 23 novembre 1969
 (misure  a  favore  delle  popolazioni  altoatesine)  che  e'   stato
 approvato  -  come  detto sopra - sia dal Parlamento italiano, sia da
 quello austriaco, va ricordato che le rispettive  misure  sono  state
 depositate,  all'atto della chiusura della controversia gia' pendente
 davanti alle Nazioni Unite  (1992)  con  formale  accordo  bilaterale
 (Italia  -  Austria),  presso  il  Parlamento  europeo,  il Consiglio
 europeo e la Corte di giustizia di Aja. Lo Stato italiano ha assunto,
 sia nei confronti delle popolazioni altoatesine,  sia  nei  confronti
 della  comunita'  internazionale, l'impegno di osservare i principi e
 le garanzie poste a favore delle popolazioni stesse  e  del  relativo
 territorio (provincia autonoma di Bolzano).
   E'  chiaro  che  tale  impegno  assunto  dallo  Stato  italiano  di
 osservare i principi e le garanzie del "pacchetto" non consiste  solo
 nell'obbligo  di  emanare  le  norme  di attuazione, ma implica anche
 l'obbligo - fino all'emanazione delle norme stesse - di non porre  in
 essere atti che siano in palese contrasto con tali principi.
   3.3.  - Lo Stato italiano ha inoltre riconosciuto nello scambio tra
 Italia ed Austria l'impegno del Governo  di  attuare,  con  norme  di
 attuazione  o con altro atto idoneo, quelle misure del "pacchetto" 23
 novembre  1969  rimaste  in  sospeso,  tra  cui,  come  gia'   detto,
 l'integrazione della norma di attuazione di cui alla misura 30.
   3.4. - Nel caso de quo, invece, sono stati posti in essere atti che
 violano palesemente, assieme alle norme del "pacchetto", anche quella
 "tutela delle minoranze linguistiche" che - secondo l'insegnamento di
 codesta   ecc.ma   Corte  (sentenze  n.  74/1977  e  n.  312/1993)  -
 costituisce   uno   dei   principi   fondamentali    dell'ordinamento
 costituzionale,  ed integra lo status di autonomia costituzionalmente
 garantita alla provincia autonoma di  Bolzano.  E  quindi  tali  atti
 violano   anche   le   attribuzioni  costituzionali  della  provincia
 ricorrente.